Per guidare uno scooter elettrico non è necessario avere la patente.
Non è previsto l’utilizzo del casco, né il pagamento di un bollo. Solo se lo si desidera, è possibile stipulare una piccola assicurazione per danni causati ad altre cose o persone.
Quando circolano sul suolo pubblico, gli scooter elettrici seguono le stesse normative previste per le carrozzelle elettroniche.
Secondo il Codice della Strada, le macchine ad uso di invalidi che rientrano nella categoria degli ausili medici, secondo le vigenti disposizioni comunitarie, non rientrano nella definizione di veicoli, anche qualora dotate di motore.
Questo è infatti quanto indicato dall’articolo 46 del D.L. 285 del 1992, poi modificato dalla legge n. 120 del 29 luglio 2010:
Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall’uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo:
a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento;
b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore.
No patente
No casco
No bollo
Zero emissioni di CO2
Dove possono circolare scooter per disabili e carrozzine elettriche?
Come abbiamo visto, il Codice della Strada esclude gli ausili elettrici classificati come dispositivi medici dalla definizione di veicolo. Pertanto, sia gli scooter che le carrozzine elettriche possono circolare nelle zone adibite al passaggio pedonale quali i marciapiedi, come maggiormente evidenziato dal punto 7 dell’articolo 190:
Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all’articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni, secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7.